La Fondazione Ospedale Salesi onlus si propone di migliorare la qualità del periodo di degenza ospedaliera del bambino e della sua famiglia.

La Fondazione Ospedale Salesi onlus si propone di migliorare la qualità del periodo di degenza ospedaliera del bambino e della sua famiglia.

Statuto della Fondazione Ospedale G. Salesi O.N.L.U.S.

Art. 1

Denominazione sociale, sede sociale e sedi secondarie

È costituita la “FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI – o.n.l.u.s. – ETS”, con sede ad ANCONA, Via Filippo Corridoni n. 11.

L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali modifiche dell’indirizzo della sede legale, nell’ambito del medesimo Comune, potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto.

In caso di iscrizione a pubblici registri, la modifica della sede dovrà essere comunicata anche agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti.

Art. 2

Finalità ed Attività svolta

Finalità

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

La Fondazione opera nel settore di tutela di soggetti svantaggiati che accedono al S.S.R. ed in particolare ai servizi offerti dal Presidio di Alta Specializzazione “G. Salesi”, facente parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, di cui all’articolo 17 della Legge Regionale n. 13 del 2003, di Riorganizzazione del SSR.

Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni:

• opera di supporto all’attività istituzionale del Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi” facente parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, di cui all’articolo 17 della Legge Regionale n. 13 del 2003, di Riorganizzazione del SSR, supporto rigidamente vincolato ai seguenti ambiti di operatività:
• attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche psicopedagogiche (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. h);
• supporto all’impegno del Salesi per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. a – b);
• supporto sociale alle donne e ai bambini in condizioni di disagio, anche in collaborazione con altri enti e con le Istituzioni (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. a);
• potenziamento delle iniziative finalizzate al benessere psico-fisico della donna degente nonché volte a valorizzare e preservare la dimensione naturale ed umana dell’evento nascita, salvaguardando le componenti psicologiche e sociali della stessa (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. a – b);

  • sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dal Salesi, (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. d – h);
  • organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale (attività di cui al comma 1, art. 5, d.lgs. 117/17, lett. d);
  • gestione di case di accoglienza, anche acquisite a titolo di proprietà, al fine di soddisfare i bisogni sociali, sanitari dei soggetti e loro familiari fruitori dei servizi del Presidio di Alta Specializzazione G. Salesi (attività di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/17, lett. q);
  • formazione universitaria e post universitaria (attività di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/17, lett. g).
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale sopra richiamate e della pratica del volontariato (attività di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/17, lett. i).

Le menzionate attività fintanto che non entrerà in vigore integralmente il Codice del Terzo Settore, devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui all’art. 10, lettera a), settori 1, 2, 3, e 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l’esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e da quelle di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto ad esse, nei limiti di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 117/2017,anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sopra richiamate, sotto qualsiasi forma anche organizzata e continuativa e mediante la sollecitazione del pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione si compone di:

– fondo di dotazione costituito:

  1. a) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo e dai Partecipanti in sede di versamento della quota iniziale di sottoscrizione;
  2. b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. d) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  5. e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il fondo di dotazione in sede di costituzione dell’Ente è costituito, da quanto conferito dai soci Fondatori della Fondazione, ovvero:

– appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, il cui valore è di €.173.306,41 quale risulta dalla perizia estimativa giurata dall’Ing. Maurizio Talevi, presso il Tribunale di Ancona in data 7 luglio 2000;

– dalla somma di € 30.000;

– fondo di gestione costituito:

  1. a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 5;
  2. b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  3. c) da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
  4. d) da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
  5. e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
  6. f) ogni altra entrata prevista dal “Codice del Terzo Settore”.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del capitale di dotazione iniziale.

La Fondazione potrà provvedere al perseguimento dei propri scopi anche attraverso l’apporto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, consistente nell’utilizzo in forma gratuita di strutture e servizi dell’Ospedale, nonché attraverso l’apporto della Provincia di Ancona, del Comune di Ancona e dell’Associazione Patronesse, sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e di privati.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, promotori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto instaurato.

La Fondazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Composizione

La “FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI – o.n.l.u.s.- ETS” è costituita da:

– Fondatori

– Promotori

– Partecipanti

Sono Fondatori l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I° – G.M. Lancisi – G. Salesi”, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, l’Associazione Patronesse del Salesi.

Sono Promotori i soggetti pubblici o privati, che con il loro contributo finalizzato al perseguimento delle finalità della Fondazione, abbiano aderito immediatamente dopo la sua costituzione e comunque non oltre due anni dalla stessa.

Sono Partecipanti, le persone fisiche e giuridiche, private, nominate tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 9, che contribuiscano al Fondo di Dotazione con il versamento di una quota iniziale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Partecipante contribuisce inoltre annualmente alla Fondazione attraverso il versamento di un contributo annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L’importo del contributo dovrà essere versato alla Fondazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato versamento della quota iniziale di sottoscrizione da parte dei Partecipanti determina la perdita della qualifica di Partecipante con presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà preventivamente intimare il Partecipante moroso ad adempiere fissando un termine per l’adempimento, decorso il quale senza che sia stato effettuato il versamento e senza che sia stato espresso un giustificato motivo all’inadempimento, il Consiglio prende atto della perdita della qualifica di Partecipante.

Il mancato versamento della quota annua di contribuzione da parte dei Partecipanti non determina la perdita della qualifica di Partecipante, ma comporta per il Partecipante la decadenza dal diritto di voto per la nomina dei consiglieri di competenza degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione decide inoltre con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi la perdita della qualifica di Fondatore, Promotore o Partecipante, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. In particolare sono causa di perdita della qualifica di Fondatore, e Partecipante, oltre al motivo sopra espresso:

  1. a) il mantenimento di una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
  2. b) il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e persone giuridiche la perdita della qualifica ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi causa dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione del patrimonio;

– fallimento e apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, cessare il rapporto con la Fondazione, perdendo così la qualifica di Partecipante, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– l’Assemblea;

– il Presidente;

– il Consiglio di Amministrazione;

– l’Organo di controllo ed eventualmente il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Art. 6

Assemblea

L’Assemblea è composta da due rappresentanti per ciascuno dei Fondatori, nonché dai Promotori e dai Partecipanti.

I Promotori e i Partecipanti che non siano persone fisiche possono essere rappresentati dal legale rappresentante o da persona delegata dall’organo amministrativo dell’Ente stesso.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e delibera in sede ordinaria:

  1. a) sulla nomina dell’Organo di Controllo ed eventualmente sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
  2. b) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Essa delibera:

  1. a) sulle modifiche dello Statuto;
  2. b) sull’eventuale scioglimento della Fondazione.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, in mancanza dal vice Presidente. In mancanza anche di quest’ultimo l’Assemblea è presieduta da un soggetto nominato a maggioranza semplice dai partecipanti all’Assemblea, scelto preferibilmente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per i soggetti intervenuti all’Assemblea non è previsto alcun compenso.

L’intervento all’Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

– che sia consentito a chi presiede l’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto purché siano presenti la maggioranza dei soci diversi da enti pubblici e altri enti che ai sensi dell’art.4, comma 2, del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore.

Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, purché siano presenti la maggioranza dei soci diversi da enti pubblici e altri enti che ai sensi dell’art.4, comma 2, del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore.

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, tuttavia in ciascuna riunione i soci diversi da enti che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore devono avere la maggioranza dei voti esprimibili nella riunione medesima; conseguentemente, qualora ciò non accadesse, il voto attribuito a ciascun socio che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 non è ente del terzo settore si ridurrà in maniera tale che la somma dei voti esercitabili da questi ultimi sia inferiore di una unità alla somma dei voti esercitabili dagli altri componenti presenti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, purché siano presenti la maggioranza dei soci diversi da enti pubblici e altri enti che ai sensi dell’art.4, comma 2, del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore.

Ciascun socio ha diritto ad un voto; tuttavia in ciascuna riunione i soci diversi da enti che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore devono avere la maggioranza dei voti esprimibili nella riunione medesima; conseguentemente, qualora ciò non accadesse, il voto attribuito a ciascun socio che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 non è ente del terzo settore si ridurrà in maniera tale che la somma dei voti esercitabili da questi ultimi sia inferiore di una unità alla somma dei voti esercitabili dagli altri componenti presenti.

Il diritto di voto, con le eventuali limitazioni sopra indicate, può essere esercitato anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro soggetto che abbia diritto di intervenire all’Assemblea. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano salvo diversa determinazione del Presidente.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, tenuto conto di quanto indicato in precedenza.

 

Art. 7

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro emissione.

Il Presidente è nominato e revocato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.

All’atto della cessazione a vario titolo del Direttore Generale nominante, il Presidente mantiene la sua carica per consentire lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione e decade automaticamente alla designazione del nuovo Presidente ad opera del Direttore Generale subentrante.

Il Presidente può nominare procuratori e delegati esterni per atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 8

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile da 8 a 14 purché sempre costituto da un numero dispari di componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:

  1. a) uno dalla Provincia di Ancona;
  2. b) uno dal Comune di Ancona;
  3. c) due dall’Associazione Patronesse;
  4. d) uno dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona;
  5. e) uno dalla categoria dei Promotori, attraverso apposita riunione collegiale, la cui delibera di nomina verrà resa nota, per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Salesi;
  6. f) gli altri componenti vengono nominati dall’insieme dei Partecipanti secondo le modalità di seguito precisate.

In particolare:

ogni Partecipante avrà diritto ad esprimere un voto intervenendo all’incontro collegiale organizzato e convocato dal Direttore dopo che sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il numero dei consiglieri da nominare da parte dei Partecipanti. Il voto potrà anche essere espresso a mezzo di strumenti di comunicazione a distanza o con delega scritta a favore di un altro Partecipante. La riunione è validamente insediata qualunque sia il numero di intervenuti. Saranno nominati consiglieri il o i nominativi con il maggior numero di voti ottenuti. Il Partecipante potrà esercitare il diritto di voto solo se in regola con il pagamento annuale delle quote, così come disciplinato al precedente articolo 4.

La delibera di nomina verrà resa nota, per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Salesi.

I Consiglieri rimangono in carica per tre esercizi e sono riconfermabili.

Laddove nel triennio di carica vengano meno, per qualunque motivo, uno o più membri si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) qualora si tratti di uno dei consiglieri di cui alle lett. a), b), c), d), del terzo comma del presente articolo, spetterà all’Ente rispettivamente competente, procedere alla sostituzione del consigliere venuto meno e nelle more dell’atto formale di nomina del consigliere da parte dell’Ente;
  2. b) nel caso si tratti di consiglieri di cui alle lett. e) ed f), il Consiglio di Amministrazione dovrà tempestivamente convocare i rispettivi collegi dei promotori e partecipanti affinché si provveda alla loro sostituzione, con le stesse modalità previste in sede di nomina del Consigliere.

I componenti così nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza della carica del componente sostituito.

Salvo quanto previsto nel comma successivo, nel caso in cui il consigliere cessato dalla carica non venga tempestivamente sostituito il Consiglio continuerà ad operare con pienezza di poteri.

Laddove venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione i consiglieri rimasti in carica potranno compiere esclusivamente atti urgenti di ordinaria amministrazione.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso.

Art. 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione – Quorum costitutivi e deliberativi

1) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di straordinaria amministrazione e di ordinaria amministrazione, tra i quali:

  1. a) definire gli obiettivi generali dell’azione della Fondazione e approvare il budget annuale articolato in macro aree di intervento che, in via indicativa e non tassativa, sono individuate in: personale, acquisizione di beni e servizi, consulenze, progetti in corso di attuazione, progetti futuri, formazione, ricerca, fundraising, volontariato;
  2. b) nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze e i compensi;
  3. c) adottare i regolamenti per l’organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche;
  4. d) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra il numero minimo ed il numero massimo previsti dal precedente art. 8 con delibera assunta con le maggioranze previste nei successivi commi 4 e 5;
  5. e) determinare l’importo della quota iniziale e del contributo annuo che dovrà essere versato dai Partecipanti;
  6. f) vigilare e controllare l’esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
  7. g) proporre le modifiche dello statuto;
  8. h) deliberare l’accettazione di lasciti testamentari;
  9. i) deliberare la nomina dei nuovi Partecipanti;
  10. l) deliberare in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo, della Relazione di Missione della Fondazione, del bilancio preventivo;
  11. m) acquistare e vendere beni immobili e beni mobili registrati.

2) Ogni altro potere di gestione relativo alla ordinaria amministrazione non espressamente elencato tra quelli di cui sopra, si intende attribuito al Direttore anche se non espressamente elencato nell’art. 13 (Direttore).

3) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice Presidente in caso di impedimento del Presidente.

4) Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti attualmente in carica, e purché sia presente la maggioranza dei consiglieri nominati da soggetti diversi da enti pubblici e altri enti che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore.

5) Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto; tuttavia in ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione i consiglieri nominati da soggetti diversi da enti che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore devono avere la maggioranza dei voti esprimibili nella singola riunione; conseguentemente, qualora ciò non accadesse, il voto attribuito a ciascun consigliere nominato da enti che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 non sono enti del terzo settore si ridurrà in maniera tale che la somma dei voti esercitabili da questi ultimi sia inferiore di una unità alla somma dei voti esercitabili dagli altri componenti presenti.

6) Per le proposte di modifica dello Statuto e per la nomina di nuovi Partecipanti il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti purché abbia votato favorevolmente la maggioranza dei consiglieri nominati da soggetti diversi dagli enti che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.117/2017 non sono enti del terzo settore.

7) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.

8) La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

9) In caso di comprovata urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di 2 giorni.

 

Art. 10

Obbligo del Bilancio preventivo e Consuntivo e divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio sia preventivo che consuntivo (composto dallo stato Patrimoniale e dal Rendiconto sulla Gestione) e la relazione di missione devono essere redatti una volta all’anno nei termini di legge. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ed il bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone ed approva il bilancio sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 11

Libri Sociali

La Fondazione mantiene:

  1. Il libro dei Soci Fondatori, Promotori e Partecipanti;
  2. Il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. Il libro dei volontari della Fondazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  5. Il libro dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se nominati.

I libri di cui alle lettere a), c) d), sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, il libro di cui alle lettera b) ed e) a cura dell’organo a cui si riferisce.

I Fondatori, Promotori e Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Organo di controllo e Revisione Legale dei conti

L’Assemblea Ordinaria deve provvedere a nominare un organo di controllo monocratico o costituito da tre membri.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell’art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi previsti dall’art. 31 del codice del terzo settore, ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l’organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti, sempre che il Consiglio di Amministrazione non ritenga preferibile nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata all’organo di controllo questo è costituito integralmente da revisori legali iscritti all’apposito registro.

L’Organo di controllo ha le seguenti funzioni:

– vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

– vigila sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;

– controlla l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;

– effettua un monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs. 117/2017;

– effettua un monitoraggio particolare riguardo alle attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio, alla devoluzione dello stesso, all’assenza di scopo di lucro.

L’Organo di controllo e quello di Revisione, se nominato durano in carica per un triennio e sono rinnovabili.

Art. 13

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore e ne stabilisce il compenso. Il Direttore resta in carica fino a nuova nomina.

Il Direttore si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e di controllo. E’ titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

Il Direttore esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare al Direttore ulteriori compiti in sede di nomina e potrà altresì conferirgli procure per il compimento di singoli affari.

In particolare il Direttore:

1) assiste, senza diritto di voto qualora non sia anche Consigliere, alle sedute dell’Organo Amministrativo e ne esegue le deliberazioni;

2) dà esecuzione agli atti del Presidente;

3) provvede, nel rispetto e in coerenza con le linee di indirizzo e la macrostruttura definita dal Consiglio di Amministrazione, all’assunzione del personale, alla stipula di contratti d’opera intellettuale, di consulenza, di prestazioni occasionali, di acquisto di beni e servizi, di coperture assicurative;

4) provvede alla gestione e al coordinamento del personale dipendente e di tutti i collaboratori in rapporto contrattuale con la Fondazione a qualsiasi titolo, compresi i soggetti assegnati alla Fondazione per effetto del Servizio Civile Universale e i volontari;

5) provvede alla gestione operativa della Fondazione acquisendo beni e servizi necessari alla stessa in applicazione di quanto previsto in budget;

6) attua tutti i progetti della Fondazione già in essere ed ha facoltà di avviarne di nuovi se sostenuti da specifiche donazioni, con facoltà di assegnare agli stessi, per la loro realizzazione, ulteriori risorse derivanti da donazioni libere o ulteriori risorse allocate al Fondo progetti futuri del budget;

7) firma la corrispondenza e gli atti eccettuati quelli di specifica competenza del Presidente;

8) promuove ed organizza iniziative ed eventi di raccolta fondi per acquisire donazioni anche finalizzate al sostegno di specifici progetti;

9) promuove raccolta fondi per l’acquisto di macchinari o altri beni, anche di arredo, da destinare alle attività dei reparti dell’Ospedale Salesi previa indicazione della Direzione Generale dell’Azienda Ospedali Riuniti a cui andranno donati con le modalità e nel rispetto dei regolamenti vigenti;

10) promuove rapporti e relazioni con persone fisiche, imprese, Enti, Associazioni, Cooperative e altri soggetti pubblici o privati per sottoscrivere accordi ritenuti utili alla mission della Fondazione (ad esempio protocolli d’intesa, accordi di alternanza scuola-lavoro, accordi di collaborazione per fornitura di beni o servizi, convenzioni) qualora non comportino impegni di spesa o prestazioni a carico della Fondazione, informando il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

11) autorizza l’uso del logo registrato a soggetti terzi in occasione di eventi o azioni promozionali organizzati dagli stessi quando il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in donazione alla Fondazione; concede altresì il patrocinio autorizzando l’uso del logo;

12) autorizza tirocini;

13) redige relazioni periodiche sull’andamento economico e finanziario della Fondazione e predispone la proposta di budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;

14) decide in ordine alla costituzione di rapporti giuridici che prevedono a carico della Fondazione l’assunzione di obbligazioni, di prestazioni o di corresponsioni di denaro.

Il Direttore ha inoltre ogni altro potere di gestione relativo alla ordinaria amministrazione non espressamente elencato tra quelli di cui sopra né espressamente attribuito ad altro organo della Fondazione.

Per tutti i poteri di gestione di cui alla presente norma o comunque attribuiti dal presente Statuto al Direttore spetta il potere di rappresentanza della Fondazione e il relativo potere di firma.

Art. 14

Regolamento

Per ogni ulteriore definizione dell’attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Scioglimento della Fondazione – Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione qualunque ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione stessa dovrà devolversi con le seguenti modalità:

  1. a) l’appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, conferito, quale fondo di dotazione, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° –  G.M. Lancisi –  G. Salesi”, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore designati dalla Regione Marche o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto delle disposizioni fissate dal d.lgs. 117/2017;
  2. b) il restante patrimonio che residua dalla liquidazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la normativa vigente, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi secondo le seguenti modalità:

  1. a) l’appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, conferito, quale fondo di dotazione, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, sarà devoluto dalla Regione Marche nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1°, lettera f) del d.lgs. 460/1997;
  2. b) il restante patrimonio andrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Vigilanza sull’attività della Fondazione

Sull’attività della Fondazione vigilano le autorità preposte per legge.

Art. 17

Clausola di rinvio

 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare la legge 6 giugno del 2016 n. 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 18

Clausola Transitoria

Poiché la disciplina Onlus resta in vigore finché non entreranno in vigore le disposizioni fiscali di cui al titolo X del Codice del Terzo Settore e cioè fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque fino al periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, l’efficacia delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto è subordinata alla decorrenza del predetto termine. Allo stesso termine sarà collegata la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus incompatibili con la sopravvenuta nuova disciplina contenuta nel “Codice del Terzo Settore”.

Art. 19

Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul proprio sito web:

– i bilanci approvati, compreso quello sociale se redatto, entro 30 giorni dall’approvazione, secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione;

– l’elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione.

In ogni caso il bilancio, compreso quello sociale ove redatto, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Ai sensi dell’art.1, commi 125-129, L. 124/2017, la Fondazione avrà l’obbligo di pubblicare sul proprio sito o portale digitale, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi, retribuzioni e comunque vantaggi di ogni genere, ricevuti da pubbliche amministrazioni o da altri enti pubblici, superiori ad € 10.000,00.

FIRMATO:ANTONELLO MARALDO-RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

 

Certifico io sottoscritto, Dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all’originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 5 novembre 2020, nel mio studi in via Marsala n. 12